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Nascita - denuncia
Requisiti del richiedente
Per i genitori uniti in matrimonio: - uno dei due genitori o entrambi - un loro procuratore speciale - medico/ostetrica che ha assistito al parto - persona che ha assistito al parto Per i genitori non uniti in matrimonio: - dalla sola madre che intende riconoscere il figlio - dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio. Si evidenzia che il figlio può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto; 2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. - Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) - Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Quando e dove fare la dichiarazione: - entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza; - entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Codice civile art. 231 e segg. D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente". Legge n.. 218 31.5.1995 Titolo VI "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato". D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997”. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 16.
Attribuzione del nome: l’art. 5, comma 2, della Legge n. 219/2012 in sostituzione dell’art. 35 del DPR n. 396/2000 prevede: “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso del bambino e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, non superiori a tre” (comma 1 dell’art. 35) e dispone: “nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’Ufficiale di Stato Civile e dall’Ufficiale di Anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi” (comma 2 dell’art. 35). E’ VIETATO imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi (ai sensi dell’art. 34 del DPR 3 novembre 2000, n. 396).
Responsabile del procedimento
Responsabile aggiornamento scheda
Data aggiornamento scheda
12/10/2013
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