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Trichiana

Provincia di Belluno - Regione del Veneto


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Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Dove rivolgersi

Unità Operativa Anagrafe, Elettorale, Leva e Stato Civile
Indirizzo  Piazza Toni Merlin, 1
Telefono   0437 556203 - 556204
Responsabile  Michela Cavallet
Fax  0437 555204
Email  elettorale.trichiana@valbelluna.bl.it

Addetti e orario ufficio


Michela Cavallet
Silvia Lavanda

Orario ufficio.

 

Requisiti del richiedente

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

-      di residenza di uno dei coniugi,

-      in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione

-      in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso

-      in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Tutte quelle coppie che in comune:

-      non abbiano figli minori;

-      non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);

-      non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);

-      non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

-      raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenete "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Modalita' di richiesta

Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo (vedi allegato) per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Documenti da presentare

-      Documenti di identità;

-      (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;

-      (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo. 

Iter

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

 

Costi

Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.

Normativa di riferimento

Art. 12 D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014.

Note aggiuntive

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

 



Responsabile del procedimento

Michela Cavallet


Modulistica e altri allegati

Responsabile aggiornamento scheda

Silvia Lavanda

Data aggiornamento scheda

25/09/2015
Piazza Toni Merlin, 1, Trichiana (BL), Telefono: 0437 556205
P.Iva IT 00205960255
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