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Trichiana

Provincia di Belluno - Regione del Veneto


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TASI

I contribuenti possono richiedere l'invio degli avvisi relativi ai tributi comunali tramite posta elettronica       modulo richiesta

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  ANNO 2017

Si informano i contribuenti persone fisiche che sono in corso di distribuzione gli avvisi relativi al pagamento della IUC componente IMU/TASI 2017, completi di modello F24 pre-compilato per il pagamento. Le aliquote 2017 sono rimaste invariate rispetto all'anno 2016.

Dal 2016 non dovrà essere versata alcuna imposta TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze sia da parte del possessore sia sulla quota inquilino/utilizzatore (30%) mentre continua a versare la sua quota (70%) il possessore del fabbricato locato/dato in uso con aliquota "altri fabbricati".

Calcolo  TASI:
Al fine di definire gli utenti con immobili locati e, quindi ripartire correttamente la TASI, l'ufficio tributi fa ricorso agli archivi comunali Imu-Tassa rifiuti.

Nonostante il lavoro svolto e l'impegno profuso i dati raccolti per ripartire, in caso di immobile locato, correttamente la Tasi fra proprietario (70%) ed occupante (30%) potrebbero non essere sufficienti a determinare il corretto importo a carico del proprietario e dell'inquilino. Stante l'oggettiva impossibilità di individuare tutti i dati necessari, il proprietario dell'immobile locato è invitato a comunicare all'ufficio tributi tutti i dati necessari per poter calcolare la quota spettante dell'importo utilizzando la dichiarazione disponibile presso l'ufficio Tributi Comunale o scaricabile al link in calce alla pagina. Se l'ufficio non fosse  riuscito a reperire i dati, ed in mancanza di tale dichiarazione, l'immobile si intende non locato perciò l'imposta sarà calcolata a totale carico del proprietario dell'immobile, salvo conguaglio nella seconda rata di dicembre in caso di presentazione della suindicata dichiarazione. 
Qualora si riscontrassero degli errori è necessario segnalarlo all'ufficio Tributi del Comune. L'incaricato Tasi è disponibile telefonicamente n. 0437/556226 o presso il Municipio con orario di sportello il martedì 8,30-13,00, il giovedì 15,00-18,00, il sabato 8,30-12,00 oppure via e-mail all'indirizzo tributi.trichiana@valbelluna.bl.it.


Il Consiglio Comunale di Trichiana, nella seduta del 08.09.2014, con le deliberazioni n. 34 e n. 35 ha approvato il regolamento e le aliquote del tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno 2014 mantenute inalterate anche per gli anni successivi.
La TASI è il tributo dovuto per i servizi indivisibili erogati dal Comune per la collettività: Illuminazione pubblica, manutenzione verde pubblico e strade, pubblica sicurezza, protezione civile, servizi scolastici, servizi alla persona, servizio cultura e biblioteca, ecc.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU., ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli
E' tenuto al pagamento della TASI chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.


Sono esenti dal tributo (aliquota 0,00‰):
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, (ATER di Belluno)
- Abitazioni principali comprese le A1,A8,A9 e relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 regolamento IMU).

Descrizione Aliquota:
- 2,5‰  Altri fabbricati.
- 2,5‰  Aree fabbricabili.
- 2,5‰  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI è dovuta a carico dell’occupante,  nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; la restante parte è posta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Detrazioni: SOPPRESSE A PARTIRE DALL'1.1.2016
Per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate, sono stabilite le seguenti detrazioni:
- detrazione nella misura di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’importo complessivo della detrazione non può superare l’importo massimo di 400,00 euro.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte.
- detrazione di euro 50 per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della L.104/1992, comma 3) iscritto nel nucleo famigliare del contribuente possessore dell’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in qualsiasi cataegoria catastale. Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione Tasi idoneo certificato L. 104/102 comma 3;
La detrazione  va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni per la sua fruibilità.
La detrazione non si applica ai soggetti utilizzatori/detentori dei fabbricati.
L'unità immobiliare nella quale si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente ai fini TASI è considerata abitazione principale solo se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. Pertanto, l'occupante/detentore dell'immobile, se non è anche possessore dell'immobile stesso, deve versare la TASI per la quota di competenza (30%) con aliquota base 2,5 per mille senza alcuna detrazione.

Come si calcola il tributo:
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate al 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

 a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 
 c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 
 d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 
 e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata da perizia asselerata di un tecnico abilitato.

Come pagare: 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando i seguenti codici: Codice Comune: L422. L'importo minimo annuo è fissato in 10,00 (dieci,00) Euro per singolo contribuente.

Codice tributo:   
3958 per abitazione principale e pertinenze  
3960 per le aree fabbricabili
3961 per gli altri fabbricati
 
Quando pagare:
ACCONTO 18 GIUGNO 2018
SALDO  17 DICEMBRE 2018

 

CALCOLO FAI DA TE:

Il calcolo ON-LINE al seguente link   http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=L422 

Allegati:

delibera aliquote TASI

delibera regolamento TASI

modello autocertificazione di locazione immobile

delibera conferma aliquote Tasi 2017

delibera conferma aliquote TASI 2018

MODALITA' DI PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

IUC Modalità versamenti residenti estero

 

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