Torna all'indice
Autocertificazione
Modalità d'accesso al sevizio: Il cittadino può avvalersi dell'autocertificazione, in carta libera, senza alcuna autentica di firma. L'apposito modulo è disponibile presso tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (scarica da qui).
Documentazione da presentare: In base all'art. 46 del DPR 445/2000 il cittadino può comprovare: la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici e civili, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari, l'iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione; appartenenza a ordini professionali, titoli di studio conseguito ed eseami sostenuti, posizione reddituale, codice fiscale e partita IVA, qualità di disoccupato, pensionato o studente, qualità di legale rappresentante persone fisiche/giuridiche, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali, la conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali e non aver riportato condanne penali, la qualità di vivenza a carico, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e la conoscenza di dati contenuti nei registri di Stato Civile.
Normativa di riferimento: Legge n.127/97 - DPR 191/98 - DPR 445/00
Note: Il cittadino può avvalersi dell'autocertificazione nei rapporti con tutte le Pubbliche Amministrazioni, i Gestori di pubblico servizio ed i Privati che vi consentono.
Torna all'indice
Carta d'identità
Requisiti: può essere rilasciata dai 15 anni in poi e' valida 10 anni.
Documentazione da presentare: 3 foto formato tessera uguali ed a capo scoperto. Carta d'identità scaduta od altro documento di riconoscimento. Per i minori di 18 anni è necessaria la firma dei genitori.
Costi: € 5,42 per diritti di segreteria.
Note: nel caso di cambiamento di residenza non è necessario cambiare la carta d'identità.
In caso di smarrimento bisogna fare immediata denuncia alla Questura od ai Carabinieri.
E' valida per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali (vedi sito www.viaggiaresicuri.it).
Ai sensi della legge Bassanini è rinnovabile anche 180 giorni prima della scadenza.
Il D.L. n. 112 del 24.06.2008 convertito in L. n. 133 il 06.08.2008 all'art. 31 ha previsto la validità temporale di 10 anni per le Carte di Identità pertanto, per i suddetti documenti che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26.06.2008, si procederà con la convalida del documento originario per gli ulteriori 5 anni apponendo un'apostilla di proroga.
Torna all'indice
Certificazioni
Modalità d'accesso al sevizio: richiesta orale o scritta da parte del cittadino
Documentazione da presentare: sono rilasciati i seguenti documenti riguardanti le persone residenti o che abbiano avuto, in vita, la residenza: i certificati di residenza, di stato libero, di vedovanza e di esistenza in vita, stati di famiglia, certificati di cittadinanza, risultanze anagrafiche di nascita per i nati fuori comune, certificato di nascita, di morte, di matrimonio, estratti per riassunto degli atti di nascita, di morte e di matrimonio, certificato di godimento dei diritti politici, di iscrizione nelle liste elettorali e i certificati storici.
Costi: diritti certificati di Stato civile ed estratti: esenti, diritti di segreteria in carta semplice € 0,26 e in bollo € 0,52. Per i certificati che richiedono ricerca d'archivio con successiva redazione manuale € 2,58 o € 5,16 per nominativo a seconda che siano in carta semplice o in bollo.
Tempi: Di norma in tempo reale, solo per i certificati storici la consegna è differita di alcuni giorni.
Note: Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 127/97 e del D.P.R. 703/98, in sostituzione della normale certificazione, è possibile che il cittadino renda dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza necessità di autenticazione della firma.
Torna all'indice
Cittadinanza italiana
L'acquisto della cittadinanza italiana:
- è automatico, verificandosi le condizioni previste dalla legge
- subordinato a domanda dell'interessato, qualora sussistano determinati requisiti
La cittadinanza si acquista automaticamente
- per filiazione: "ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano
- per nascita sul territorio italiano: "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona
- per adozione durante la minore età della persona
La cittadinanza si acquista a domanda
per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:
1. discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.
- assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.
- residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
2. nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
3. maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.
Per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
1. residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio (il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell'adozione del provvedimento)
2. iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile
3. assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge
4. assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale
Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.
In tale caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza.
Per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:
1. dieci anni di residenza legale sul territorio italiano
2. reddito sufficiente
3. assenza di procedimenti penali a carico
4. rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista)
Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:
- tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano
- quattro anni per i cittadini comunitari dell'Unione Europea
- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani
Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile.
Normativa di riferimento:
Legge 5.2.1992 n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
D.P.R. 3.11.2000 N. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
Legge 15.7.2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - modifiche in materia di cittadinanza.
Torna all'indice
Espatrio minori
Il documento è rilasciato ai minori fino al compimento del 15° anno di età (modulo di domanda da stampare su unico foglio avanti e retro), con validità di 12 mesi, o fino al compimento del 15° anno di età; è valido per l'espatrio negli stati membri della U.E. ed in quelli con i quali valgono particolari accordi internazionali.
Torna all'indice
Leva milare
L'ufficio Leva cura la tenuta ed aggiornamento delle liste di leva e ruoli matricolari.
Nota: il "Nucleo Informativo al Pubblico" del Distretto Militare di Padova ha un proprio ufficio presso la Caserma "SALSA" di Belluno in Via Col di Lana (sede del 7° RGT. ALPINI) - telefono 0437/256511 - e.mail nucleoinfbl1@cmepd.esercito.difesa.it - con orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Torna all'indice
Liste elettorali - consultazione
Modalità d'accesso al servizio: l'interessato deve presentare richiesta scritta su apposito modulo. Nel caso di richiesta delle liste elettorali complete su supporto informatico (modulo), l'interessato deve pagare i diritti ed esibire la ricevuta per il ritiro.
Costi: su floppy: € 40,00 - su cartaceo € 80,00
Tempi: compatibilmente con le esigenze d'ufficio, in t empo reale in caso di pochi dati.
Note: l'ufficio periodicamente provvede alla cancellazione per morte, emigrazione, perdita cittadinanza e perdita diritto elettorale. Provvede inoltre all'iscrizione per immigrazione, riacquisto capacità elettorale e acquisto o riacquisto cittadinanza italiana. Rilascia informazioni sulla posizione elettorale, provvede all'iscrizione di coloro che compiranno il 18° anno di età secondo le norme di legge. I cittadini che ne fanno richiesta possono consultare le liste elettorali.
Torna all'indice
Matrimonio - pubblicazioni
Modalità d'accesso al servizio: l'ufficio provvederà a richiedere d'ufficio i documenti necessari ai sensi dell'art. 18 della Legge 241/90. Le pubblicazioni devono essere esposte nel Comune di residenza degli sposi.
Documentazione da presentare: d'ufficio.
Iter della pratica: nel caso di rito religioso i futuri sposi dovranno presentare la richiesta di pubblicazioni rilasciata dal parroco.
I cittadini stranieri devono esibire il nullaosta a contrarre matrimonio (rilasciato dalla competente autorità straniera, in Italia, con firma legalizzata dall'autorità italiana); i cittadini extra-comunitari devono esibire inoltre un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (tale condizione deve sussistere sia all'atto della pubblicazione che al momento della celebrazione del matrimonio).
Tempi: L'atto di pubblicazione verrà affisso all'Albo comunale per 8 giorni interi consecutivi.
Trascorso il termine di legge l'Ufficiale dello stato civile redigerà il certificato di eseguita pubblicazione che, nel caso di matrimonio concordatario, dovrà essere consegnato al parroco.
Note: Il matrimonio deve essere celebrato dei 180 giorni successivi alle pubblicazioni, trascorso il termine le pubblicazioni si considerano come non avvenute.
ANCHE NEL CASO DI MATRIMONIO CIVILE LA PROCEDURA E' ANALOGA.
Tempi per l'espletamento delle pratiche allo sportello: 20 minuti circa.
Costi: marca da bollo da € 14,62
Matrimonio civile
Costi: per l'utilizzo della sala la tariffa è:
- per i residenti (almeno uno degli sposi alla data della domanda): giorni feriali € 80,00 - giorni festivi € 120,00
- per i non residenti: giorni feriali € 100,00 - giorni festivi € 150,00
Torna all'indice
Morte - denuncia
Denuncia di morte avvenuta a Trichiana
A) il decesso è avvenuto in abitazione:
1. I familiari devono chiamare il medico curante per la verifica della causa del decesso. Se il decesso non è avvenuto alla presenza dei familiari, questi devono informare i Carabinieri o la Pubblica Sicurezza.
2. E' prassi consolidata avvalersi della possibilità concessa dalle normative di delegare un'Agenzia di pompe funebri autorizzata, scelta per il servizio di onoranze, per il disbrigo degli ulteriori adempimenti:
- attivazione del medico necroscopo per l'accertamento di morte dopo 15 ore dal decesso e compilazione del relativo certificato
- consegna del suddetto certificato all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso
B) Il decesso è avvenuto in ospedale o in casa di cura:
alla denuncia di morte e alle relative certificazioni provvederà l'Amministrazione Ospedaliera.
Documentazione da presentare per decessi avvenuti in abitazione privata:
1. Certificato di decesso compilato su apposito modulo dal medico curante che attesti l'avvenuto decesso e la causa di morte.
2. Certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo.
I certificati vanno presentati all'Ufficio dello Stato Civile.
Normativa di riferimento:
- DPR 285/90 Regolamento di polizia mortuaria
- DPR. 3.11.2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 art. 72 e seg.
Torna all'indice
Nascita - denuncia
Chi può rendere la dichiarazione di nascita:
Per i genitori uniti in matrimonio:
- uno dei due genitori o entrambi
- un loro procuratore speciale
- medico/ostetrica che ha assistito al parto
- persona che ha assistito al parto
Per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
Quando fare la dichiarazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
Note: se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Attribuzione del nome: può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.
Documentazione da presentare:
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Normativa di riferimento:
Codice civile art. 231 e segg.
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
Legge n.. 218 31.5.1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamneto dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997)
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 16.
Torna all'indice
Passaporto
Modalità d'accesso al servizio: il passaporto viene rilasciato dalla Questura di Belluno. La documentazione necessaria è disponibile presso l'Ufficio Anagrafe. Ha una validità di 10 anni. La domanda va presentata compilando l'apposita modulistica.
Rilascio di passaporto elettronico
1. domanda (da stampare su unico foglio avanti e retro);
2. ricevuta sul c/c postale n. 67422808 intestato al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO; causale “ IMPORTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO “:
- del versamento di Euro 42,50 per passaporto a 48 pagine;
3. n. 1 marca amministrativa di Euro 40,29;
4. n. 2 fotografie, stampate su carta fotografica, con le seguenti caratteristiche essenziali:
- la misura esterna: cm 4 x cm 4;
- lo sfondo deve essere bianco;
- il viso deve essere assolutamente frontale (NO foto ritratto);
- il viso all’interno della foto deve avere le seguenti misure: in altezza (dal mento ai capelli) min. cm. 3 max cm. 3,5; in larghezza (da orecchio a orecchio) min. cm. 2 max cm. 2,5; occupando il 70/80% dello spazio;
- i colori della stampa devono essere chiari.
5.atto di assenso in caso di minori o di ammogliati con prole minore.
Dal 20 maggio 2010 sarà richiesta la firma digitalizzata del richiedente e dal 07 giugno 2010 entrerà in vigore l'acquisizione dell'impronta digitale, perciò tutti i richiedenti (dai 12 anni) dovranno recarsi personalmente presso la Questura di Belluno: per il Comune di Trichiana il giorno disposinbile è il VENERDI' dalle ore 8.30 alle ore 12.30. (avviso della Questura di Belluno).
L’emissione del nuovo documento consentirà ai cittadini italiani di beneficiare del VISA WAIVER PROGRAM, ossia del programma di esenzione del visto che autorizza l’ingresso negli Stati Uniti per soggiorni fino a 90 gg per turismo o affari od il transito negli aeroporti statunitensi senza necessità di visto.
Dal 26 ottobre c.a. potranno entrare o transitare negli Stati Uniti, in esenzione dal visto, i titolari di passaporto:
·ELETTRONICO emesso a partire dal 26 ottobre 2006;
·CON FOTO DIGITALE rilasciato prima del 26 ottobre 2006;
·A LETTURA OTTICA rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.
I MINORI potranno beneficiare del VISA WAIVER PROGRAM solo se dotati di passaporto individuale, non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.
Ulteriori informazioni sui passaporti:
QUESTURA DI BELLUNO – UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE
Dal Lunedì al sabato – orario: dalle ore 08,30 alle ore 13,00 – telefono: 0437/945531
Torna all'indice
Residenza - cambio di'indirizzo all'interno del Comune
Requisiti del richiedente: risiedere stabilmente nella nuova abitazione.
Modalità d'accesso al sevizio: la dichiarazione di cambio di indirizzo va effettuata entro venti giorni da un componente maggiorenne della famiglia.
Documentazione da presentare: patente di guida italiana e targa del/i veicoli di proprietà (qualora in possesso di detti documenti).
Iter della pratica: verrà effettuata una verifica di residenza da un addetto della Polizia Locale.
Tempi: da 20 a 30 giorni dalla data della richiesta
Per il rilascio di certificazioni vedi autocertificazioni
Normativa di riferimento: Legge 30.05.1989, n. 223.
Torna all'indice
Residenza - iscrizione
Requisiti: per l'iscrizione è necessario risiedere stabilmente nel Comune.
Modalità d'accesso al sevizio: la dichiarazione di iscrizione anagrafica va effettuata all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni da un componente maggiorenne della famiglia. Presso l'ufficio Anagrafe è disponibile un modello che deve essere compilato da ogni persona che varia la residenza, in possesso di patente di guida e proprietario di veicoli. La richiesta di iscrizione anagrafica, invece, sarà compilata dagli addetti dell'Ufficio.
Documentazione da presentare:
- Codice fiscale
- Carta d'identità (e/o altro documento valido)
- Patente di guida e targa dei veicoli
Per gli stranieri, invece, viene richiesto il passaporto, il permesso di soggiorno e il codice fiscale.
Iter della pratica: ai sensi della normativa vigente verrà effettuata una verifica di residenza da un addetto della Polizia Locale. Per coloro che provengono da un Comune italiano la pratica sarà espletata direttamente dai Comuni interessati alla variazione anagrafica.
Tempi: Per la verifica di residenza, circa 20-30 giorni; indipendentemente dai tempi tecnici necessari per la definizione dell'iscrizione anagrafica, la stessa decorre ed è possibile l'autocertificazione, dalla data di richiesta.
Note: per la variazione dell'indirizzo sulla patente di guida e sul libretto dei veicoli, l'Ufficio Anagrafe rilascia, all'atto dell'iscrizione anagrafica, una ricevuta che va conservata fino al ricevimento da parte della Motorizzazione Civile di Roma (entro 180 giorni) dei talloncini adesivi da applicare ai documenti. Qualora, entro 180 giorni, non siano pervenuti a domicilio, l'interessato può telefonare alla Direzione della Motorizzazione Civile- numero verde 800 232323 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
Costi: nessuno.
Torna all'indice