Premessa
Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela ed il benessere degli animali nell'ambiente, favorendo la corretta convivenza tra animali e l’uomo nel rispetto delle esigenze sanitarie, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.
L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune:
- promuove forme di collaborazione con altri Enti(ed in particolare con l’Ordine dei Veterinari e con l’USL) che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente Regolamento e con le associazioni di volontariato zoofile ed ambientaliste, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali mirata al loro benessere.
Art. 1
Definizioni ed ambito di applicazione
1. La definizione di animale, di cui al presente Regolamento, si riferisce alle tipologie di seguito indicate:
· Animale domestico
· Animale selvatico
· Animale d’affezione
· Animale esotico
· Animale di proprietà
· Colonia felina
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale, salvo i casi in cui sia vigente una specifica normativa di settore.
Art. 2
Esclusioni
1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
a) alle attività economiche di allevamento di animali da reddito o ad esso connesse quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
b) all’attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
Art. 3
Profili istituzionali
1. Al Sindaco, sulla base dell’art. 3 del DPR 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Comune promuove la tutela degli animali domestici e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
4. Il Comune e i Servizi veterinari dell’ASL, in collaborazione le Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte all’Albo Regionale, predispongono e attuano, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 60 del 28/12/1993 programmi di informazione e di educazione rivolti alle scuole ed ai cittadini per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché corsi di aggiornamento e di formazione per il personale addetto ai servizi di cui alla citata legge.
Art. 4
Detenzione e maltrattamento di animali.
1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale,
2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve prendersene cura.
3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra.
4. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, è opportuna la preventiva concessione dell’autorizzazione da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio.
5. E’ consentito detenere i cani ad una catena scorrevole della lunghezza di almeno quattro metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini. Il cane tenuto a catena o in box, deve avere la possibilità di un periodo di tempo in cui possa saltare liberamente e muoversi sotto il controllo del proprietario.
Peso del cane in kg Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m2 Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane
fino a 3 cani: m2 per ciascun cane fino a 3 cani: m2 per ciascun cane
Fino a 10 kg 1,0 1,5 1,0
Da 11 a 30 kg 1,5 2,0 1,5
Oltre i 30 kg 2,0 2,5 2,0
6. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
7. E’ vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell’acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da medico veterinario.
8. E’ vietato addestrare animali, in particolare per i combattimenti, ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica (Legge 20/07/04 n. 189 – Ordinanza Ministero della Salute 27/08/04).
9. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. E’ vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica .
12. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici – D.P.R. n. 624 del 05/06/82. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, deve rispettare le specifiche norme in materia sanitaria e di benessere animale, nonché del Codice della Strada;
13. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
14. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell’accattonaggio.
15. E’ vietato spellare o spennare animali vivi.
16. E’ vietato sopprimere animali da compagnia e d’affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia operata solamente da medico veterinario.
17. E’ vietato l’uso di collari elettrici o strumenti analogici per addestramento dei cani – (Ordinanza del Ministero della Salute 5 luglio 2005) .
18. Il seppellimento degli animali d’affezione è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali.
Art. 5
Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
1. E’ fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
Art. 6
Avvelenamenti e trappole
1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale o accessibile al pubblico alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche, escludendo le operazioni di derattizzazione disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a dare segnalazione al Servizio veterinario dell’Azienda USL, che provvederà a comunicarla all’Amministrazione Comunale e all’Ordine Professionale.
3. E’ vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale, escludendo le operazioni legate agli interventi di derattizzazione e disinfestazione.
Art. 7
Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
Art. 8
Esposizione e commercializzazione di animali
1. In caso di commercializzazione nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro reale possibilità di adattamento ed in particolare:
a) è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, o comunque al pubblico passaggio, per più di 8 ore giornaliere animali in gabbie, recinti, vetrine e terrari. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
b) deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
c) nelle ore notturne deve essere assicurato l’adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
d) durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;
e) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
f) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari, la vetrina dovrà essere munita di tende e, comunque, idonea a creare un'ombra artificiale;
g) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
h) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie;
2. E’ fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere, mostre ed esposizioni, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti, la vendita e/o l’esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere g ed h del presente articolo.
3. E’ assolutamente vietata nei luoghi aperti al pubblico l’esposizione di animali, con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici.
Art. 9
Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi
1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale l'attendamento di circhi con animali al seguito, di spettacoli viaggianti e di mostre faunistiche itineranti che non rispettino i criteri individuati in data 10 maggio 2000 dal Ministero dell’Ambiente Servizio conservazione della natura – Autorità Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della legge 150/92 e successive integrazioni, oltrechè ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza. E' fatto altresì divieto all'allestimento di mostre di cuccioli in quanto mostrare gli animali come semplici oggetti è fortemente diseducativo, soprattutto nei confronti dei bambini.
2. L'allestimento di fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico- sanitaria del veterinario della USL da rilasciarsi a cura dell'Amministrazione Comunale, con richiesta da presentare almeno 30 giorni prima.
Art. 10
Detenzione e conduzione di animali
1. E’ consentito l'accesso degli animali d’affezione nei pubblici uffici del Comune purché l’animale sia accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola.
2. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.
3. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
4. Gli asili per animali e i canili sono strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, animali randagi, vaganti senza proprietario, o di proprietà.
Art. 11
Circolazione dei cani
1. E’ vietato lasciare liberi ed incustoditi i cani nel territorio comunale ed il proprietario è responsabile della custodia dell’animale.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso, con l’utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. E’ fatto obbligo l'utilizzo dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo.
4. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature.
5. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
6. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale.
7. La presenza di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, va segnalata al servizio veterinario USL.
8. E’ fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all’iscrizione all’anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei settori veterinari USL o da veterinari liberi professionisti autorizzati (L.R. 60/93).
Art. 12
Colonie feline
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti; è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat (Legge 281/91) .
2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; per problematiche sanitarie, eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario.
3. Il censimento delle colonie feline viene effettuato in collaborazione tra il Servizio Veterinario e le Associazioni protezionistiche iscritte all’Albo Regionale;onde favorire il benessere dei felini nel proprio territorio, possono essere individuati spazi da destinare a luoghi di riferimento e alimentazione in collaborazione con le Associazioni di volontariato. Le stesse si attivano alla gestione di gatti che necessitino d’assistenza a seguito di sterilizzazione, trauma subito o cure veterinarie urgenti, nonchè gattini abbandonati da affidare in adozione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, è organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell’ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all’interno della colonia di provenienza.
5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari.
Art. 13
Detenzione di equini
1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E’ fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.
Art. 14
Detenzione di volatili
1. Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
Art. 15
Sanzioni e disposizioni finali
1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono punite con le sanzioni previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
3. In caso di dubbi interpretativi legati all’applicazione e alla verifica del rispetto dei contenuti del presente Regolamento, si fa riferimento ai Servizi dell’ULSS competente per territorio.
INDICE
Premessa
Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione
Art. 2 - Esclusioni
Art. 3 - Profili istituzionali
Art. 4 - Detenzione e maltrattamento di animali
Art. 5- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
Art. 6 - Avvelenamenti e trappole
Art. 7 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
Art. 8 - Esposizione e commercializzazione di animali
Art. 9 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi
Art. 10 - Detenzione e conduzione di animali
Art. 11 - Circolazione dei cani
Art. 12 - Colonie feline
Art. 13 - Detenzione di equini
Art. 14 - Detenzione di volatili
Art. 15 Sanzioni e disposizioni finali