Testata Home
Regolamento per la disciplina dell'armamento del servizio di Polizia Locale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO  DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
(D.M. 4 marzo 1987, N°145)
(Art.4 Legge 7 marzo 1986, N°65)
(Art.26 Regolamento del Servizio di Polizia Locale - Municipale)


Capo I° - GENERALITA’

Art.1 – GENERALITA’
L’armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell’art.2.

Art.2 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DA SVOLGERE CON DOTAZIONE DI ARMA.
1. Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Trichiana (BL), avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dovrà utilizzare l’arma in dotazione in via continuativa nei casi seguenti:
- Durante tutti i servizi serali e/o notturni;
- Durante i servizi che possono implicare l’accertamento, o prevenzione in genere, dei reati relativi alla circolazione stradale;
- Durante i servizi di vigilanza e di controllo dell’ordine nelle parate e manifestazioni pubbliche;
- Durante il servizio di vigilanza boschiva;
- Durante i servizi in collaborazione con le altre Forze di Polizia, dopo che sia intervenuta richiesta da parte delle stesse e che il Sindaco dia autorizzazione allo svolgimento;
- In via generale in tutte le funzioni attinenti alla qualifica di agente di P.S. conferita con Decreto Prefettizio;
- In tutti i casi di necessità non citati precedentemente.
2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi saranno stabiliti in sede di acquisto delle medesime.

Art.3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE.
1. Il numero complessivo delle armi e il munizionamento in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art.4 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE.
1. L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art.1 è la pistola semi automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’art.7 della Legge 18.04.1975 n.110 e ss.mm.ii..

Capo II° - MODALITA’ E CASI DI PORTO DELL’ARMA

Art.5 - MODALITÀ DI PORTO DELL’ARMA.
1. Gli addetti di cui all’art.1 che esplicano servizio muniti dell’arma assegnata in dotazione indossano l’uniforme e portano l’arma nella fondina esterna.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell’art.4 della Legge 07.03.1986 n. 65, l’addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l’arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l’arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quella date in dotazione.

Art.6 - ASSEGNAZIONE DELL’ARMA.
1. L’assegnazione dell’arma verrà effettuata solo ed esclusivamente al personale di cui all’art.1, avente qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
2. Per le armi assegnate il porto d’arma senza licenza è consentito anche fuori servizio, nel territorio dell’Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla Legge.
3. Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Art.7 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
Gli addetti alla Polizia Locale di cui all’art.1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.03.1986 n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell’arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l’assistenza legittimamente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Capo III° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.8 - CUSTODIA DELL’ARMA
Le armi, prive di fondine e munizioni, in dotazione ai singoli addetti con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, saranno custodite in apposita cassaforte-armadio collocato presso l’Ufficio di Polizia Locale. Le munizioni saranno custodite sempre presso l’apposita cassaforte-armadio ma in vani autonomi ed indipendenti. Presso la cassaforte-armadio sarà depositato apposito registro, periodicamente vidimato dal Sindaco, contenente i dati identificativi delle armi e dei rispettivi assegnatari, nonché delle munizioni.

Art.9 - DOVERI DELL’ASSEGNATARIO.
L’addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l’arma ai sensi dell’art.6, è tenuto a:
- Custodire l’arma l’apposita cassaforte-armadio sita presso l’Ufficio di Polizia Locale;
- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione;
- Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell’arma;
- Mantenere l’addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli.

Capo IV° ADDESTRAMENTO

Art.10 - ADESTRAMENTO AL TIRO
1. Gli addetti alla Polizia Locale che hanno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza presteranno servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno, come previsto dalla normativa vigente, almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con armi comuni da sparo.
2. I provvedimenti e le eventuali convenzioni adottate per l’addestramento, sono comunicati al Prefetto.

Art.11 - PORTO D’ARMI PER LA FREQUENZA AI POLIGONI DI TIRO A SEGNO.
1. Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, l’autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18.6.1969 n. 323 ed ha la durata di anni sei.
2. A tale fine il Sindaco trasmette al Questore l’elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed annota gli estremi dell’autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di cui al 4° comma dell’art.6 del D.M. 04.03.1987 n.145.

Art.12 - SERVIZI IN DISTACCO – COMANDO ALL’ESTERNO DEL COMUNE DI TRICHIANA.
1. Nei casi in cui il personale dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Trichiana, avente nomina di Agente di Pubblica Sicurezza, sia distaccato presso altri comuni, come contemplato dalla Legge 07.03.1986 n.65 e dall’art.30 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale adottato dal Comune di Trichiana, sarà autorizzato, se richiesto, all’utilizzo dell’armamento previo l’estensione della nomina di Agente di Pubblica Sicurezza presso i comuni in cui andrà ad effettuare servizio.
2. Parimenti, qualora il Comune di Trichiana si avvalga di altro personale di Polizia Locale proveniente da altri comuni, l’utilizzo dell’armamento sarà consentito esclusivamente nel rispetto e nell’osservanza di quanto disposto nel presente Regolamento e nella restante normativa vigente in materia.
3. In ogni caso, allorché si attuino i distacchi-comandi di cui ai paragrafi precedenti, dovuta comunicazione sarà trasmessa al Prefetto.

Capo V° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 -- RIFERIMENTO A LEGGI ED ALTRE FONTI NORMATIVE.
Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:
- Alla Legge 7 marzo 1986, n.65;
- Al D.M. 04.03.1987, n.145;
- Alla Legge 18.04.1975 n.110 e ss.mm.ii.;
- Al T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931, n.773
- Al Regolamento del Servizio di Polizia Locale e Municipale adottato dal Comune di Trichiana;
- Alle norme della Regione Veneto in materia di polizia locale di cui alla L.R. 9 agosto 1988, n.40;
- Ad altre fonti normative che eventualmente saranno adottate dallo Stato o dalla Regione in materia di Polizia - Municipale.

Art. 14 -- COMUNICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della Delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.
Il presente Regolamento viene comunicato alla Prefettura di Belluno.




Stampa Regolamento per la disciplina dell'armamento del servizio di Polizia Locale Invia a un amico Regolamento per la disciplina dell'armamento del servizio di Polizia Locale
Piede

[Valid XHTML 1.0!] [Valid CSS!]