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Regolamento attività acconciatore estetista


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING E APPLICAZIONE UNGHIE ARTIFICIALI

Indice riepilogativo 

Art. 1 Oggetto del Regolamento 
Art. 2 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) 
Art. 3 Modalità di gestione della pratica 
Art. 4 Attività svolte presso il domicilio 
Art. 5 Attività didattiche 
Art. 6 Accertamenti igienico sanitari 
Art. 7 Requisiti dei locali 
Art. 8 Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche 
Art. 9 Controlli sanitari sul personale  
Art. 10 Modifiche 
Art. 11 Sospensione dell’attività 
Art. 12 Cessazione dell’attività o modificazione della titolarità dell’impresa 
Art. 13 Trasferimento della sede 
Art. 14 Ricorsi 
Art. 15 Norme igieniche per l’esercizio dell’attività 
Art. 16 Orari 
Art. 17 Tariffe 
Art. 18 Controlli – Sanzioni – Ricorsi 
Art. 19 Attività abusive 
Art. 20 Norme transitorie  - Conversione vecchie autorizzazioni 
Art. 21 Abrogazione norme precedenti  


CAPO I°DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
1)Le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, come appresso definite, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge  17.08.2005, n.174, dalla L.R. 16.08.2007, n.21, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, nonché, per le attività di tatuaggio e piercing dalla circolare regionale n. 9 approvata con DGR n. 1245 del 17.08.2001 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2)Tipologie:
a) ACCONCIATORE:  Trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
I trattamenti e i servizi di cui sopra possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi di cui sopra possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
b) ESTETISTA: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna: ai sensi dell’art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Si considera inerente all’attività di estetista e, pertanto, soggetto alla dichiarazione di cui all’art. 2, l’esercizio delle seguenti attività:
I.centro di abbronzatura, solarium. L’effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l’uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone, ad esclusione di quelle per il cui uso sia prescritta la presenza di un medico;
II.Attività di massaggio e ginnastica estetica. Attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
III.Attività di disegno epidermico o trucco semitrasparente. Insieme di trattamenti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo (es. tatuaggi all’Henne), al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, anche attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti.
Si considera non inerente l’attività di estetica e, pertanto non soggetto alla dichiarazione di cui all’art. 2 l’esercizio delle seguenti attività:
I.attività con finalità di carattere terapeutico. Attività di carattere sanitario, svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.);
II.attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica. Attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica;
III.centri di dimagrimento, purché non utilizzino le attrezzature elencate nell’allegato alla legge 1/90;
IV.Attività di onicotecnico. Esclusivamente l’attività di applicazione di unghie artificiali, qualora tali prestazioni non presuppongano alcun trattamento estetico di manicure;
V.Attività di tatuaggio. Attività consistente nella colorazione, con il carattere di indelebilità, mediante introduzione nel derma di appositi pigmenti;
VI. Attività di piercing. Attività consistente nell’inserimento di anelli o altri oggetti, di forme e materiali diversi, in varie parti del corpo.
c) BARBIERE: Trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona di sesso maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E’ attività destinata a confluire all’interno della figura professionale dell’acconciatore così come previsto dall’art. 6 della Legge n. 174/05.
d) TATUAGGIO E PIERCING: Trattasi di attività disciplinata dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1245 del 17.08.2001. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea  ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si definisce piercing l’inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
e) APPLICAZIONE UNGHIE ARTIFICIALI: Trattasi di attività disciplinata dalla Deliberazione della Commissione Regionale per l’Artigianato del 30 maggio 2005. L’attività consiste nella semplice sovrapposizione di una protesi preconfezionata  (unghia artificiale) sulle falangi del cliente senza l’effettuazione di alcun tipo di intervento preparatorio di manicure.
3) Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell’impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell’attività  dovrà fare la comunicazione di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.
4) Non sono soggette al presente regolamento le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale nonché quelle attività  nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Dichiarazione di inizio attività
1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di  acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing ed  applicazione unghie artificiali, deve presentare presso gli Uffici comunali preposti  la dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) valida per l’intestatario e per i locali in cui viene esercitata l’attività ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
2) La dichiarazione di inizio attività  soggette al presente regolamento va presentata al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
b) nel caso di Società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della Società o al direttore di azienda nel caso di Società non iscrivibile nell'Albo delle imprese artigiane;
c) precisa indicazione dell’attività che si intende esercitare;
d) precisa ubicazione del locale ove s'intende esercitare l'attività;
e) dichiarazione che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d’uso  e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
f) dichiarazione che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie con allegato certificato di idoneità igienico sanitaria.
3) Alla D.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti:
a)attestato di riconoscimento dell’abilitazione professionale;
b)valido certificato medico di idoneità alla specifica attività da esercitare;
c)tabella delle apparecchiature utilizzate nell’esercizio (soltanto per l’attività di  estetista);
d)n. 3 copie della planimetria dei locali, in scala 1/100, firmata da un tecnico abilitato e iscritto all’albo professionale con indicazione di superfici ed altezza dei locali, superfici apribili comunicanti con l’esterno ed evidenziante la ripartizione tecnico funzionale e degli spazi con la disposizione delle relative attrezzature;
e)copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di Società di fatto registrato all'Ufficio del Registro;
f)certificazione di cui alla legge n. 55/1990 (antimafia).
Il possesso dei requisiti di cui ai punti a) ed f) può essere autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000.
4) Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche congiuntamente nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti di dette qualificazioni.
5) I locali adibiti all’attività di estetista nonché di tatuaggio e piercing devono essere separati e distinti da quelli destinati all’attività di acconciatore e da quelli destinati  alla vendita dei prodotti cosmetici.
6) Le attività di cui al comma 1 non possono essere esercitate in forma ambulante.
7) Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate a domicilio del cliente, negli orari prescritti per tale attività, solo in favore di persone inferme e con gravi difficoltà di deambulazione o, per particolari  e straordinarie occasioni da persone in possesso di qualificazione professionale. E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
8) Per particolari prestazioni in occasione di matrimoni o di altre cerimonie e su richiesta del titolare o del legale rappresentante delle attività di cui al comma 1 il dirigente potrà autorizzare l’attività anche in deroga agli orari definiti con ordinanza sindacale.
9) Un’impresa individuale artigiana non può svolgere contemporaneamente le citate attività in esercizi diversi, anche in altri Comuni.
10) Un’Impresa artigiana costituita in forma societaria, può esercitare le attività di cui al comma 1 in esercizi diversi, anche in altri Comuni,  a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale.
11) Un’Impresa, diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/85, può esercitare le attività di cui sopra in più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un Direttore Tecnico in possesso di qualificazione professionale per le attività che vi si svolgono che dovrà essere fisicamente presente nell’orario di lavoro e avrà la responsabilità dei procedimenti tecnici.

Art. 3Modalità di gestione della pratica
1) La D.I.A. viene gestita con le modalità ed i termini previsti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2) In caso di incompletezza della D.I.A. (dichiarazione e/o documentazione) il Responsabile del Procedimento ne richiede la regolarizzazione nei tempi e modi previsti dagli artt. 6, 7 e 8 della citata Legge 241/1990.
3) La Ditta, in assenza di situazioni ostative formalmente evidenziate da parte del Comune può, trascorsi 30 gg. dalla presentazione della D.I.A., iniziare l’attività dandone contestuale comunicazione al Comune.
4) Il Comune effettua le verifiche in ordine alle situazioni autocertificate e in particolare verifica:
a)Il possesso dell’abilitazione professionale presso la Commissione Provinciale per l’Artigianato;
b)l’idoneità strutturale, la salubrità ed igiene dei locali tramite l’ULSS;
c)La regolarità edilizia e l’agibilità dei locali.
5)Nel caso i predetti riscontri non risultino acquisibili dal Comune entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, viene comunicata alla ditta la sospensione dei termini di riscontro prevista nella prima parte del comma 3 dell’art. 19 della Legge 241/1990.
6)Qualora il riscontro (compresa l’eventuale regolarizzazione) porti ad un esito positivo dell’istruttoria, la conclusione della pratica viene formalizzata con una dichiarazione/presa d’atto.
7)Qualora, invece, il riscontro porti ad un esito negativo, per le circostanze previste al 3° comma  dell’art. 19 della Legge 241/1990, è prevista l’adozione di motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti (se nel frattempo intrapresa), ferma restando l’eventuale responsabilità penale per quanto autocertificato.
8) Dell’effettivo inizio dell’attività, così come comunicato al punto 3)  viene data immediata comunicazione ai seguenti Uffici:
a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
b) Camera di Commercio;
c) Ufficio Tributi del Comune;
d) Settore Igiene Pubblica dell'ULSS;.
e) Ufficio Urbanistica del Comune;
9)  La Dichiarazione di Inizio Attività  con la relativa comunicazione devono essere esposte nel locale destinato all'attività ed esibite su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
10) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituzioni, Associazioni e, eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recarne con sé copia  ed esibirle ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

Art. 4 Attività svolte presso il domicilio
Le  attività soggette al presente regolamento possono essere esercitate presso il  domicilio dell’esercente  a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d’attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento. 

Art. 5Attività didattiche
1) Le attività soggette al presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi, dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte alla dichiarazione di inizio di attività.
2) Le attività didattiche non possono essere effettuate all’interno dei locali dove si esercitano le attività previste dall’art. 2, comma 1°.
3) L’attività didattica è subordinata alla seguenti condizioni:
a)qualificazione  professionale prevista dalle leggi vigenti dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
b)idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
c)diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
d)le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso dei materiali di consumo.
I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b),  e d) possono essere autocertificati dal responsabile dell’Istituto.
4) Il titolare o legale rappresentante dell’impresa o il direttore dell’azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante l’attività di cui all’art. 2, comma 1°, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.

CAPO II°NORME IGIENICO – SANITARIE DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI

Art. 6 Accertamenti igienico - sanitari
1)L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la dichiarazione di inizio di attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell’ULSS territorialmente competente.
2)I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune per l’adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.
3)Le attività di tatuaggio e piercing e le attività di applicazione e decorazione delle unghie artificiali ed altri trattamenti similari possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di acconciatore ed estetista a condizione che siano rispettati tutti i requisiti strutturali ed igienico sanitari  previsti dalla circolare 1° giugno 2001, n. 9 della Regione Veneto. Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l’area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature, Possono essere in comune gli spazi destinati all’attesa purché  di dimensioni adeguate al volume  ed all’organizzazione delle attività ed il servizio igienico.

Art. 7 Requisiti dei locali
I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere, in linea di massima, alle seguenti condizioni:
a) avere l’altezza ed essere dotati di superficie illuminante almeno nella misura minima degli standard igienico – sanitari previsti nel vigente regolamento edilizio e nella normativa di settore. Qualora la superficie apribile sia insufficiente dovrà essere supplito con ventilazione meccanica che deve garantire  il minimo volume d’aria previsto dalle citate normative anche in ragione del tipo di attività svolto.
b) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio e di antinfortunistica sul lavoro ;
c) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
d) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a m. 2,00 di altezza  realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili; .
e) essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:
-  acqua calda e fredda;
-  piano di lavoro;
- armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
f) essere dotati di servizio igienico aerato naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a 2 metri, provvisto di antibagno attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a leva o pedale, sapone liquido, asciugamani a perdere;
g) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
h) i locali usati devono avere come destinazione d’uso o commerciale o artigianale.

Art. 8Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiate di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
b) la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica. Qualora gli strumenti taglienti e metallici siano impieati direttamente sulla cute della clientela devono essere sterilizzati mediante l’impiego di appositi apparecchi per la sterilizzazione indicati dal Settore Igiene Pubblica dell’ULSS, o utilizzate attrezzature usa e getta.

Art. 9 Controlli sanitari del personale
Tutto il personale addetto all’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la propria opera, se non è in possesso di un certificato medico di accesso all’attività che ne attesti l’idoneità al lavoro, rilasciato dal competente servizio igiene pubblica dell’ULSS.

Art. 10 Modifiche
1) Ogni modifica sostanziale  nell’esercizio dell’attività (direttore responsabile o incarico a persona abilitata diversa dal titolare,  locali ivi compreso il trasferimento in altro edificio, attrezzature, ecc.) rispetto alla situazione dichiarata originariamente, è soggetta a presentazione di ulteriore D.I.A.  e la relativa pratica  viene espletata con le medesime modalità riportate nel precedente art. 3.
2) Il Comune, verificata la regolarità della nuova situazione, perfeziona la pratica aggiornando la “presa d’atto”.

Art. 11 Sospensione dell'attività
1) La sospensione dell’attività fino ad un mese non è soggetta al alcun adempimento mentre la sospensione per un periodo superiore ad un mese e fino a tre mesi deve essere comunicata al Comune entro un mese dal suo inizio. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla riapertura dell’esercizio.
2) La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi e fino a ventiquattro può essere autorizzata  nei seguenti casi:
a) per gravi indisponibilità fisiche;
b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
c) per lavori di ristrutturazione dei locali.

Art. 12 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
1) Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione al competente Ufficio Comunale.
2) Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto fra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’attività a chi subentra, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dell’abilitazione professionale.
3) Qualora il subentrante,  già in possesso dell’abilitazione professionale alla data dell’atto di  trasferimento dell’esercizio  o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, non apporti modifiche alla situazione già autorizzata o dichiarata, può iniziare l'attività subito dopo aver presentato la dichiarazione di inizio di attività di cui all’art. 2.

Art. 13 Trasferimento della sede
Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita dichiarazione  al Comune osservando le norme del presente Regolamento.

Art. 14 Ricorsi
Contro il provvedimento di diniego di inizio di attività o di divieto di prosecuzione è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. del Veneto ai sensi dell’art. 2, lettera b) e dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi  dell’art.  8 del D.P.R.  24.1.1971, n. 1199.

Art. 15 Norme igieniche per l’esercizio dell'attività
1) A tutti gli operatori delle attività di cui all’art. 1, comma 1°  è fatto obbligo di utilizzare indumenti in tinta chiara.
2) E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale tossico di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938.
3) I clienti sottoposti a trattamenti di varia natura devono essere preventivamente informati sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso delle sostanze e dei vari prodotti utilizzati.
4) gli operatori addetti devono attenersi alle eventuali modalità operative emanate dalle autorità preposte.


CAPO IV° ORARI E TARIFFE

Art. 16 Orari
1) Gli orari giornalieri massimi di apertura ed esercizio delle attività sono fissati con provvedimento del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria..
2) Viene prevista ordinariamente la chiusura obbligatoria nelle giornate festive (domeniche e festività infrasettimanali). Tuttavia tale chiusura diviene facoltativa in occasione delle festività infrasettimanali che cadano di Lunedì o di Sabato. E’ inoltre prevista la possibilità (facoltativa) di apertura per tutto il periodo  dal 1° dicembre  al 6 gennaio, domeniche comprese, con esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio.
3) Non viene previsto un orario minimo di apertura e la chiusura infrasettimanale è da ritenersi  facoltativa.
4) Gli esercizi situati all’interno dei Centri Commerciali possono fare coincidere  il loro orario con quello previsto in generale per gli esercizi commerciali del Centro stesso, ivi comprese per le circostanze – festività di apertura in deroga.
5) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario liberamente scelto, preventivamente comunicato   all’Amministrazione comunale,  in maniera ben visibile dall'esterno del locale.
6) E' concessa la prosecuzione a porte chiuse oltre i limiti di orario dell'attività per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Art. 17 Tariffe
All’interno del locale, in prossimità della cassa, deve essere esposto in maniera ben visibile all’attenzione della clientela il tariffario dei prezzi praticati.

CAPO V° CONTROLLI – SANZIONI - RICORSI
Art. 18 Controlli – Sanzioni - Ricorsi
1) Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.
2) Fatto salvo quanto specificatamente previsto dall’articolo 5 della legge 174/2005 (per l’attività di acconciatore) e dall’articolo 12 della legge 1/1991 (per l’attività di estetista), le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa  pecuniaria da 25 a 500 Euro come indicato dall’art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Il Comune, inoltre, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, previo diffida, può disporre la sospensione fino a 15 giorni dell’attività nonché la sua cessazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio o il titolare non ottemperi entro 180 giorni alle prescrizioni di cui alla diffida stessa o per gravi violazioni delle leggi di riferimento sopra richiamate.
3) Le D.I.A. non perfezionate entro un anno dalla loro presentazione vengono dichiarate decadute ed archiviate senza esito.
4) Per gli esercizi che sospendano l’attività  per un periodo superiore ai 3 mesi (e fatta salva la proroga per cause di forza maggiore prevista all’art. 12, 2° comma) viene dichiarata la perdita  degli effetti della D.I.A. e disposta la chiusura.
5) I provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono adottati con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e nei loro confronti è ammesso ricorso
- giurisdizionale al T.A.R. del Veneto ai sensi dell’art. 2, lettera b) e dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi  dell’art.  8 del D.P.R.  24.1.1971, n. 1199.

Art. 19
Attività abusive
1) Ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18 il Responsabile d’Area ordina la immediata cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza che sia stata presentata la D.I.A. di cui all’art. 2, disponendo altresì la chiusura dell’eventuale locale.
2) Qualora l'ordine non venga eseguito, lo stesso dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI° NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 Norme Transitorie - Conversione delle vecchie autorizzazioni
1) I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell’attività di Parrucchiere per uomo e donna disciplinata  dalla normativa precedente alla Legge 17 agosto 2005, n. 174 e dal  Regolamento Comunale (ora sostituito dal presente) hanno diritto alla rettifica sulle rispettive autorizzazioni della denominazione in “ACCONCIATORE”. Tale rettifica non è soggetta ad adempimenti né adeguamenti da parte dell’esercente.
2) I titolari di imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di BARBIERE come disciplinata dalla normativa precedente alla Legge 17 agosto 2005,  n. 174 e dal Regolamento Comunale (ora sostituito dal presente) hanno diritto di continuare a svolgere tale attività, nelle medesime condizioni già autorizzate.
3) L’aggiornamento di cui al comma 1 viene riconosciuti in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del presente regolamento. La predetta deroga non è riconosciuta in caso di successivo subingresso da parte di altra ditta o di trasferimento dell’attività in altri locali.
Art. 21
Abrogazione norme precedenti
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista  ed in modo particolare quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 225 del 29.09.1997 e modificato con delibere consiliari n. 39 del 25.08.2003 e n. 19  del 27.04.2004.


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